Contributi a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici

 

Circa 2 milioni di euro in contributi a fondo perduto a sostegno dell’attività economica di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici particolarmente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto della sospensione o della riduzione di attività.

E’ quanto prevede l’avviso pubblico emanato da Unioncamere Lazio, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione con la Regione Lazio per il sostegno delle imprese laziali colpite economicamente dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID 19

I contributi previsti dal presente avviso possono essere concessi esclusivamente a soggetti costituiti in forma d’impresa, che esercitano almeno una attività riconducibile ad una delle seguenti definizioni:

  • Parco tematico, Parco di divertimento ai sensi dell’art.2 lett.D) del d.m. 18 maggio 2007, con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio;
  • Giardino zoologico compresi gli acquari, ai sensi dell’art.2 del d.lgs.21 marzo 2005, n.73, in possesso di licenza di cui all’art.4 del medesimo decreto legislativo;
  • Parco geologico, in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall’UNESCO: un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d’interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico.

La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata nel Lazio e deve corrispondere ad una sede operativa/unità locale dell’impresa in disponibilità della stessa almeno dal 1° gennaio 2019.

Lo stanziamento per il presente bando è di € 1.989.563,68 e i contributi saranno concessi a quelle imprese che al momento della presentazione della domanda siano possano dimostrare di aver subito una riduzione di almeno il 30% dei ricavi derivanti dall’attività riferibile a quelle elencate all’art. 8, comma 2 del D.L. n. 73 del 2021, nell’annualità 2020 rispetto all’annualità 2019 e, inoltre, di essere in possesso dei requisiti illustrati nel bando. Ogni impresa può essere ammessa a un solo contributo.

Tutte le domande formalmente ammissibili vengono tenute in considerazione al fine di calcolare il contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario e le risorse vengono assegnate in maniera proporzionale alla variazione di ricavi subita.

Le agevolazioni concesse sono cumulabili con altre agevolazioni, provvidenze, sovvenzioni, contributi concessi per le medesime finalità di cui alla presente iniziativa, fino alla concorrenza dell’effettiva perdita di fatturato.

Scadenza: 16 marzo 2022, ore 14.00.