PSR 2014-2020, Operazione 3.1.1 Partecipazione a regimi di qualità. Annualità 2020

6-Agri-Food

L’operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta dopo la presentazione della domanda di sostegno o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità:

  • DOP, IGP, STG; DOC, DOCG;
  • indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
  • vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
  • BIOLOGICO;
  • sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ);
  • sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
  • regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli elencati nella scheda della Misura 3.

Il presente bando è riservato agli agricoltori attivi singoli o loro associazioni nel caso di approccio collettivo, come specificato dal regolamento (UE) n. 1305 all’articolo 16 paragrafo 1, che aderiscono ai regimi di qualità ammissibili dal bando, per la prima volta successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o che abbiano aderito a uno o più regimi di qualità nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno per un massimo di cinque anni a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo .

Nel caso di domanda presentata in approccio collettivo per associazioni di agricoltori si intendono forme associative che raggruppano, ancorché in forma non esclusiva, agricoltori in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari:

  • organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute;
  • organizzazioni interprofessionali riconosciute;
  • gruppi definiti all’art. 3, comma 2, del Reg. UE 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp e Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall’art. 14 della legge 526/1999;
  • gruppi di produttori indicati all’art. 95 del Reg. UE n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 41 della legge n. 238/2016;
  • associazioni di produttori biologici e loro raggruppamenti;
  • associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
  • cooperative agricole e loro consorzi;
  • gruppi o associazioni di produttori (associazioni, consorzi) anche in forma temporanea (ATI e ATS) e altre forme associative costituite con atto ad evidenza pubblica.

Il sostegno è concesso per un importo pari al 100 % delle spese sostenute per la spesa di certificazione per la partecipazione ai regimi di qualità ammissibili, per un importo concedibile da un minimo di 40,00 Euro fino ad un massimo di 3.000,00 euro per azienda, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali essa partecipa e dall’entità complessiva della spesa dichiarata.

Il sostegno per la partecipazione ad un regime di qualità può essere riconosciuto per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo.

Il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della presentazione della domanda di sostegno nel caso di prima partecipazione a uno o più regimi di qualità anteriormente alla presentazione della domanda di sostegno (ad esempio, trasmissione domanda di sostegno sulla sottomisura 3.1. in data 10/03/2020: la prima adesione al regime di qualità deve essere avvenuta dal 10/03/2016 in poi e chi ha partecipato per la prima volta ai regimi di qualità nel corso dell’anno 2016 può avere la concessione del contributo solo per il bando anno 2020).

Per le domande presentate dalle associazioni di agricoltori per le loro imprese agricole il massimale di Euro 3.000,00 è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell’approccio collettivo.

Scadenza: 15/04/2020