Credito d’imposta Società Benefit

Credito d’imposta Società Benefit

Al fine di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit nell’intero territorio nazionale, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto la concessione, a titolo di de minimis, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit (articolo 38-ter, comma 1).

L’importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro (articolo 38-ter, comma 2-bis).

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:

  • sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
  • hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 – data di entrata in vigore del decreto rilancio – fino al 31 dicembre 2021;
  • disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 4 del Decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del sopracitato Decreto interministeriale 12 novembre 2021.

L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10 mila euro.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:

  • le spese notarili e d’iscrizione nel Registro delle imprese;
  • le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Per fruire dell’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.

Nell’istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti e riportano l’elenco complessivo delle spese sostenute.

I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, per l’anno 2021. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Fondo Rotativo per il Piccolo Credito

Fondo Rotativo per il Piccolo Credito

Lo sportello, attivo sul portale farelazio.it era stato chiuso temporaneamente il 29 marzo 2021 per carenza di fondi al fine di permettere al Gestore Artigiancassa – Mediocredito Centrale di smaltire le domande protocollate e non ancora istruite. La Giunta regionale con deliberazione n. 902 del 9 dicembre 2021 ha stabilito di rendere da subito disponibili ulteriori risorse a favore dello strumento in modo da riaprire lo sportello chiarendo che tale liquidità aggiuntiva costituisce una mera anticipazione delle risorse che si prevede rientreranno nel FRPC a seguito del pagamento periodico delle rate previste nei piani di ammortamento da parte delle PMI beneficiarie dei finanziamenti.

Lo sportello resterà aperto fino al raggiungimento di un volume di domande pari al doppio della dotazione disponibile al momento dell’apertura e potrà essere poi riaperto con ulteriori risorse rese disponibili dalla Regione Lazio.

Fornire risposte rapide alle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) con esigenze finanziarie di minore importo, minimizzando costi e tempi e semplificando le procedure d’istruttoria e di erogazione. È questo l’obiettivo del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, finanziato con 72,2 milioni di euro (di cui circa 59,6 a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 e circa 12,5 su fondi regionali) e gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa e Medio Credito Centrale, individuato quale “Soggetto gestore” a seguito a seguito dell’aggiudicazione del bando di gara.

Il Fondo è suddiviso in quattro sezioni:

  • Sezione I – settore manifatturiero
  • Sezione II – tutti i settori, con riserva per il settore commercio
  • Sezione III – tutti i settori, esclusivamente per interventi volti al risparmio energetico
  • Sezione IV – interventi a valere su fondi regionali rivolti ad artigiani, società cooperative, trasporto non di linea, turismo, botteghe storiche (sottosezione attiva dal 20 settembre 2018)

Possono presentare domanda di agevolazione:

  • Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)
  • Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica, esclusivamente per gli interventi previsti nell’ambito della Sezione III, volti al risparmio energetico
  • Liberi professionisti

che siano già costituiti da almeno 36 mesi e con storia finanziaria

L’agevolazione consiste in un finanziamento a sostegno di un piano di investimenti o del rafforzamento delle attività generali di impresa con le seguenti caratteristiche:

  • importo: minimo 10.000, massimo 50.000 euro;
  • durata: minimo 36 mesi, massimo 60 mesi;
  • preammortamento: massimo 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 24 mesi;
  • tasso di interesse: zero;
  • rimborso: a rata mensile costante posticipata.

Il costo totale ammissibile del progetto non deve essere inferiore a 10.000 euro. Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% dell’investimento.

Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente online sul portale farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al “Fondo Rotativo per il Piccolo Credito” a partire dalle ore 9.00 del 25 gennaio 2022.

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