Incubatori ed acceleratori certificati – Credito d’imposta
L’agevolazione fiscale Credito d’imposta per incubatori ed acceleratori certificati è messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di incentivare l’accesso al capitale da parte delle start-up innovative e promuoverne lo sviluppo, anche nelle prime fasi di vita dell’impresa.
L’agevolazione sostiene gli investimenti degli incubatori ed acceleratori certificati nel capitale di rischio delle start-up innovative, tramite un credito d’imposta pari all’8% dell’investimento agevolabile.
L’investimento massimo agevolabile per ciascun incubatore o acceleratore certificato è pari a 500mila euro per periodo d’imposta.
L’investimento agevolabile deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up innovative o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023). Pertanto, l’importo dell’agevolazione concessa rileva ai fini del calcolo del plafond “de minimis”, pari a 300mila euro nell’arco di tre anni per ciascun incubatore o acceleratore certificato richiedente.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli incubatori ed acceleratori certificati, di cui all’art. 25, comma 5 del DL 179/2012, che:
- sono regolarmente costituiti, attivi e iscritti alla sezione speciale del Registro imprese di cui al comma 8 della norma di cui sopra;
- non si classificano tra le imprese in difficoltà, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né in altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente;
L’istanza di accesso al contributo deve essere presentata via PEC a partire dalle ore 10:00 del 30 marzo 2026, compilando l’apposito modulo di domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’incubatore o acceleratore richiedente.
Sarà possibile presentare istanze di accesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Scadenza: bando a sportello
