Industria conciaria, al via l’agevolazione “Concerie”

Industria conciaria, al via l’agevolazione “Concerie”

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“Concerie” è un’agevolazione che si sostanzia in un contributo a fondo perduto da destinare alle imprese operanti nell’industria conciaria e alla tutela delle filiere nel settore conciario.

Le domande possono essere precompilate a partire dal 8 novembre 2022 e inviate a partire dal 15 novembre 2022 accedendo alla sezione elenco incentivi dall’area riservata del sito web Invitalia.

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro, stanziate dall’art. 8, comma 2 -bis, del decreto-legge 25 maggio 2021.

La misura finanzia progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti, con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità. I progetti possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e, comunque, non preponderanti nell’ambito del complessivo programma di spesa.

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
  • programmi informatici e licenze software;
  • formazione del personale inerente gli aspetti su cui è incentrato il progetto per il quale si richiede l’agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto;
  • acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, limitatamente ai progetti di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del DM 30 dicembre 2021, nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive.

In relazione alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto di cui all’art. 7, sono ammissibili le seguenti ulteriori spese, complessivamente nel limite del 30% dell’importo delle spese ammissibili del progetto:

  • personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  • contratti di ricerca «extra muros » aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato.
  • È inoltre ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese per gli investimenti di cui al comma 1 dell’articolo 8 del DM 30 dicembre 2021 complessivamente ritenute ammissibili.

Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

  • materie prime, compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
  • servizi, qualora non riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del DM 30 dicembre 2021, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
  • godimento di beni di terzi;
  • personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Le agevolazioni previste sono rivolte esclusivamente alle imprese con sede operativa in uno dei distretti conciari elencati nell’allegato 1 del D.D. 6 settembre 2022 e ubicati in una delle seguenti Regioni:

  • Campania
  • Lombardia
  • Marche
  • Toscana
  • Veneto

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese beneficiarie, alla data di presentazione della domanda, devono:

  • svolgere presso la sede oggetto della domanda di agevolazione l’attività economica, come risultante dal codice di attività comunicato al Registro delle imprese, di “preparazione e concia del cuoio e pelle” di cui al codice ATECO 15.11.00;
  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del D.M. 30 dicembre 2021.

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto in misura pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 30 dicembre 2021.

L’agevolazione è concessa nell’ambito del massimale «de minimis» (Regolamento UE N. 1407/2013).re alle imprese operanti nell’industria conciaria e alla tutela delle filiere nel settore conciario.

Scadenza: fino ad esaurimento fondi