Cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)
Si comunica che, al fine di garantire una più efficace attuazione del regime di aiuto, anche attraverso una più puntuale definizione dell’iter procedurale, è stato adottato il decreto direttoriale 30 luglio 2025, che sostituisce il decreto direttoriale 31 marzo 2021.
Con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 giugno 2025, adottato in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 101 – 111, della legge di bilancio 2024 e dal successivo decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, l’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, è inserito tra i requisiti da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni e dell’erogazione delle medesime.
Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 è stato istituito, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.
Tale intervento si affianca a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49, cosiddetta legge Marcora, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali le società finanziarie – partecipate dal Ministero dello sviluppo economico – assumano, ovvero abbiano assunto, delle partecipazioni ai sensi della predetta legge Marcora.
Le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 4 dicembre 2014 sono state sostituite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, che ha istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative.
Il nuovo intervento agevolativo prevede che la procedura di concessione del finanziamento agevolato a favore delle società cooperative continui ad essere gestita dalle società finanziarie partecipate dal Ministero a cui è affidata l’attuazione degli interventi ai sensi della citata legge n. 49/1985, al fine di assicurare al “piano d’impresa” delle società cooperative un’adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.
Con decreto direttoriale 31 marzo 2021 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell’intervento.
Con decreto direttoriale 7 novembre 2024 sono state apportate modifiche al decreto direttoriale 31 marzo 2021, al fine di
- adeguarlo alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2022/2472
- recepire l’avvenuta sostituzione del regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” generale con il regolamento (UE) n. 2023/2831.
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 che, come previsto all’ art. 1, comma 1, lettera f) del DM 4 gennaio 2021, siano già partecipate da CFI.
I finanziamenti agevolati sono concessi al fine di sostenere, sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
I finanziamenti agevolati:
- hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
- sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
- sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00.
La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione potranno essere presentate alla società finanziaria partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa.
Scadenza: bando a sportello
