Automotive - Accordi per l’innovazione nella filiera

Il DPCM 10 giugno 2026 ha destinato 631,02 milioni di euro agli Accordi per l’innovazione disciplinati dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 al fine di sostenere rilevanti progetti di ricerca e sviluppo nella filiera del settore automotive.

Con il decreto direttoriale 17 settembre 2026 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione a valere sugli Accordi per l’innovazione nella filiera del settore automotive.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.

Sono finanziati progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione nella filiera automotive finalizzati allo sviluppo di tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.

Le iniziative agevolabili devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente del finanziamento agevolato nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

  • il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
  • il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni è necessario che venga definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa.

Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.

Il Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

  • le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
  • la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
  • la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
  • la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
  • la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.

Successivamente alla stipula dell’Accordo per l’innovazione, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

Il soggetto proponente il progetto di ricerca e sviluppo può presentare domanda di agevolazione, in via esclusivamente telematica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 novembre 2026, utilizzando la procedura ed i modelli disponibili nel sito internet del Soggetto gestore. La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile, a partire dall’11 novembre 2026.

Scadenza: fino ad esaurimento fondi