Fondo per i prodotti del commercio equo e solidale

Il Fondo per i prodotti del commercio equo e solidale si rivolge alle imprese aggiudicatarie delle gare di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:

  • essere aggiudicatarie di gare di appalto bandite da pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito, in virtù di rapporto contrattuale in essere alla data del decreto direttoriale del 31 luglio 2023 n. 518, prodotti del commercio equo e solidale;
  • essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
  • risultare in attività;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • non essere in situazione di difficoltà, così come definita dall’articolo 2, comma 18 del regolamento n. 651/2014;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • essere in regola con gli adempimenti fiscali;
  • aver restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero a vario e/o diverso titolo;
  • essere iscritte presso INPS o INAIL ed abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:

  • nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore economico  dalla partecipazione  a  una  procedura  di appalto  o  concessione  ai  sensi  della normativa  in  materia  di contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla data di presentazione della domanda;
  • che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio.

Le risorse disponibili per l’anno 2023 sono pari a 800 mila euro.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di rimborso fino al 15% dei maggiori costi

Sostenuti per l’acquisto dei prodotti del commercio equo e solidale previsti nell’oggetto del bando.

Il rimborso massimo concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10 mila euro.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto di:

  • prodotti del commercio equo e solidale inerenti l’acquisto di materie prime, semilavorati e materiali di consumo i cui costi sono determinati sulla base degli importi di fattura.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:

  • essere determinate sulla base degli importi di fattura.
  • la fattura elettronica dovrà fare esplicito riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo.

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 4 settembre 2023 e sino alle ore 12:00 dell’11 settembre 2023.

Scadenza: 11 settembre 2023