Credito d’imposta per cuochi professionisti

Credito d’imposta per cuochi professionisti

 

La misura sostiene il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, attraverso la concessione di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti.

Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono:

  • essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
  • essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021, e più precisamente:
  • essere stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure
  • essere stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
  • essere nel pieno godimento dei diritti civili.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 6 mila euro.

Sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a:

  • l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
  • l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
  • Relativamente all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:
  • A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 (GUUE L 198 del 28 luglio 2017, e ss.mm.ii.);
  • A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GUUE L 153 del 18 giugno 2010);
  • A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 (GUUE L 29 del 31 gennaio 2014).

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023.

Scadenza: 03 aprile 2023

Formazione 4.0, potenziato il credito d’imposta per le imprese

Formazione 4.0, potenziato il credito d’imposta per le imprese

 

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Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.

È quanto stabilisce il decreto attuativo firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 – previsto nel Decreto-legge “Aiuti” – al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.

In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:

  • dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
  • dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
  • Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).

A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.