Iperammortamento 2026

Iperammortamento 2026

A partire dalle ore 12.00 di venerdì 12 giugno 2026, sarà operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni.

L’Iperammortamento 2026 è la nuova misura con cui, in continuità con i Piani Transizione 4.0 e 5.0, si sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale. La misura reintroduce la logica della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, riconosciuta ai soli fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

L’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, con rilevanza esclusivamente fiscale ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Le modalità attuative — con particolare riguardo all’ambito soggettivo e oggettivo, alla procedura di accesso, alle comunicazioni da trasmettere e agli oneri documentali — sono definite dal decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 7 maggio 2026, adottato anche alla luce delle disposizioni del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

La misura consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, rilevante esclusivamente ai fini della deduzione fiscale extracontabile delle maggiori quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non si configura quindi come credito d’imposta compensabile in F24, ma come riduzione dell’imponibile ai fini delle sole imposte sui redditi.

Sono agevolabili due categorie di investimenti:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (che sostituiscono e aggiornano gli ex Allegati A e B alla legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.

Misura della maggiorazione – beni materiali (Allegato IV) e impianti per l’autoproduzione

Quota di investimento Maggiorazione del costo
fino a 2,5 milioni di euro 180%
oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro 100%
oltre 10 e fino a 20 milioni di euro 50%

 

Possono beneficiare della misura tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

Per accedere al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite l’apposita piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le comunicazioni e le certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, sulla base di modelli standardizzati. Le comunicazioni riguardano la prenotazione, l’avanzamento e il completamento degli investimenti, con indicazione dei dati relativi ai beni, alla data prevista di interconnessione o di entrata in funzione e all’applicazione della maggiorazione.

L’effettività e la conformità degli investimenti sono comprovate da una perizia tecnica asseverata e da una certificazione contabile; per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI italiane

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI italiane

Per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 è possibile presentare le domande sino al 31 marzo 2025.

Cos’è

Il credito d’imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Con la legge di bilancio per l’anno 2021, legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 230, la misura quotazione PMI era stata prorogata al 31/12/2021.

Con la legge di bilancio per l’anno 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 comma 46, la misura era stata prorogata al 31/12/2022 con parziale modifica delle condizioni (la copertura dei costi, per la quotazione nella misura del 50% delle spese sostenute, era consentita sino ad un importo massimo di 200.000 euro).

Con la legge di bilancio per l’anno 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 395, la misura è stata prorogata al 31/12/2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.

Con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (“DL Proroghe”), convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, la misura è stata prorogata sino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024) ed è possibile chiedere un credito di imposta pari al 50% sino ad un massimo di 500.000 euro.

Per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

Scadenza: 31 marzo 2025

Credito d’imposta per cuochi professionisti

Credito d’imposta per cuochi professionisti

 

La misura sostiene il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, attraverso la concessione di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti.

Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono:

  • essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
  • essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021, e più precisamente:
  • essere stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure
  • essere stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
  • essere nel pieno godimento dei diritti civili.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 6 mila euro.

Sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a:

  • l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
  • l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
  • Relativamente all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:
  • A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 (GUUE L 198 del 28 luglio 2017, e ss.mm.ii.);
  • A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GUUE L 153 del 18 giugno 2010);
  • A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 (GUUE L 29 del 31 gennaio 2014).

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023.

Scadenza: 03 aprile 2023

Formazione 4.0, potenziato il credito d’imposta per le imprese

Formazione 4.0, potenziato il credito d’imposta per le imprese

 

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Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.

È quanto stabilisce il decreto attuativo firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 – previsto nel Decreto-legge “Aiuti” – al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.

In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:

  • dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
  • dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
  • Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).

A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.