Progetti a rilevanza nazionale presentati da enti del Terzo Settore – anno 2020

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Il Ministero ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 234 del 9 luglio 2020 e l’allegato “Avviso 2/2020″, con il quale sono individuati sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell’atto di indirizzo, D.M. 44 del 12 marzo 2020, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l’attuazione, la rendicontazione degli interventi finanziati nonché i termini e le modalità di presentazione delle iniziative e dei progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017).

Le iniziative e i progetti a valenza nazionale per l’annualità 2020 dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati nell’allegato 1 dell’atto di indirizzo, in coerenza con gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, individuando massimo 3 obiettivi generali e 3 aree prioritarie di intervento graduandoli in ordine di importanza:

  • Porre fine ad ogni forma di povertà
  • Promuovere un’agricoltura sostenibile
  • Assicurare salute e benessere per tutte le età
  • Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti
  • Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze
  • Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
  • Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
  • Ridurre le ineguaglianze
  • Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
  • Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
  • Promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del cambiamento climatico.

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali in almeno 10 regioni (sono equiparate alle regioni, ai fini della presente tipologia, le province autonome di Trento e Bolzano). La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere presentati, pena l’esclusione, in forma singola o in partenariato tra loro, da: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore iscritte nel Registro unico del Terzo settore, anche attraverso le reti associative di cui all’art. 41 del Codice del Terzo settore.

Anche per l’anno 2020 il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

N.B. La realizzazione di iniziative e di progetti potrà prevedere l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito: gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario.

Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a € 12.630.000,00. Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a € 250.000 né superare l’importo di € 750.000. La quota di finanziamento ministeriale:

  • non potrà superare l’80% del costo totale del progetto se presentato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro;
  • non più del 50% del totale se presentata da fondazioni del terzo settore o che prevedano un regime di partenariato sia di fondazioni che di associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato (indipendentemente dal numero di fondazioni coinvolte e dal ruolo assicurato da esse all’interno del progetto).

Il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti o degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

Scadenza: 01/09/2020, ore 15.00