Bando “Filiera Smart”: progetto integrato investimenti in innovazione di processo, prodotto e servizi
Bando “Filiera Smart”: progetto integrato investimenti in innovazione di processo, prodotto e servizi
Il bando è cofinanziato dal Programma regionale Fesr 2021-2027, in particolare con le risorse assegnate alle azioni:
- 1.3. “Servizi per l’innovazione”, 1.1.4.1 “Ricerca e sviluppo per le imprese – sviluppo sperimentale
- 3.2.1 “Sostegno alle Pmi – investimenti produttivi”
- 3.1 “Sostegno alle Pmi – export”
del programma e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, in quanto è previsto un punteggio di premialità per progetti presentati da almeno un’impresa a partecipazione maggioritaria/titolarità giovanile.
Il bando punta a sostenere e consolidare il rafforzamento competitivo, delle filiere produttive strategiche della Toscana, attraverso contributi a progetti integrati di investimento capaci di generare:
- processi di trasformazione digitale
- processi di trasformazione ecologica
- occupazione qualificata
- valore aggiunto condiviso tra i componenti della filiera realizzati mediante forme di cooperazione e collaborazione tra le imprese lungo la catena del valore della filiera.
Sono soggetti destinatari le micro e Pmi (Mpmi) e grandi imprese (Gi) in aggregazione appartenenti alla medesima filiera. Le forme di aggregazione possono essere:
- formalizzate con personalità giuridica (Rete Soggetto, Consorzio, ecc..)
- formalizzate senza personalità giuridica (rete contratto, RTI, ATI, ATS)
- costituite o da costituirsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione del contributo.
L’aggregazione deve prevedere un numero non inferiore a 6 componenti.
In caso di partecipazione di GI, l’aggregazione deve essere non inferiore a 10 componenti, di cui massimo 2 GI ed eventualmente max 2 imprese collegate; in quest’ultimo caso le intensità d’aiuto verranno applicate e verificate in ottemperanza alle disposizioni sugli aiuti di stato per l’“impresa unica”. Le GI possono essere ammesse solo per gli investimenti in sviluppo sperimentale.
Il progetto integrato di filiera deve prevedere un investimento minimo di € 1.500.000,00 e massimo di € 10.000.000,00.
Un singolo componente dell’aggregazione non può sostenere da solo più del 30% e meno del 5% dei costi complessivi ammissibili.
Il progetto integrato deve
- essere realizzato unitariamente e congiuntamente da più imprese tra loro indipendenti, organizzate in aggregazione formalizzata;
- fondarsi pertanto su collaborazione attiva, scambio di conoscenze e divisione del lavoro;
- prevedere un insieme coordinato di operazioni, condotte da singole unità produttive delle diverse imprese;
- avere obiettivi predefiniti condivisi, con attività e risultati assegnati a ciascun partecipante, misurabili e convergenti verso un unico risultato tecnico e aziendale in termini di realizzazione;
- ed essere finalizzato:
- alla realizzazione di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi servizi;
- al miglioramento significativo di prodotti, processi, servizi.
Il progetto può realizzarsi attraverso:
- investimenti in sviluppo sperimentale (art.25 GBER) (Azione 1.1.4.1);
- investimenti in innovazione dei processi e dell’organizzazione (art.29 GBER) (Azione 1.1.3);
- investimenti innovazione (art.28 GBER) (Azione 1.1.3);
- investimenti produttivi delle MPMI (in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 o art. 17 GBER) (Azione 1.3.2.1);
- investimenti delle PMI finalizzati all’internazionalizzazione in Paesi esterni all’Unione Europea (artt. 18 e 19 GBER) (Azione 1.3.1);
Il progetto integrato nel suo complesso (somma complessiva degli investimenti delle singole imprese) deve rispettare le seguenti condizionalità:
- gli investimenti di cui alla lett. (a) non possono essere superiore al 20% del valore complessivo dell’investimento;
- gli investimenti di cui alle lett. (b) (c) cumulativamente non possono essere inferiori al 40% del valore complessivo dell’investimento;
- gli investimenti di cui alla lett. (c) non possono essere inferiori al 50% degli investimenti della lett. (b);
- gli investimenti di cui alla lett. (d) non possono essere inferiori al 20% del valore complessivo dell’investimento e devono risultare associati e conseguenti alla realizzazione di almeno uno degli investimenti di cui alle precedenti lett. (a) (b) (c);
- gli investimenti di cui alla lett. (e) non possono essere superiori al 30% del valore complessivo dell’investimento e comunque devono risultare associati e conseguenti alla realizzazione di almeno uno degli investimenti di cui alle precedenti lett. (a) (b) (c) (d).
L’agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione diretta alla spesa in regime di esenzione per le attività di sviluppo sperimentale, innovazione ed export (a), (b), (c), (d) ed (e); a scelta anche in regime “de minimis” per investimenti produttivi (d). Nello specifico:
- ai sensi dell’Art. 25 del GBER Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i. per gli investimenti in sviluppo sperimentale;
- ai sensi dell’Art. 29 del GBER Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i. per gli investimenti in innovazione dei processi e dell’organizzazione;
- ai sensi dell’Art. 28 del GBER Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i. per gli investimenti in innovazione per le PMI;
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 c.d. regime “de minimis” o Art. 17 del GBER Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i (nel caso di specifica richiesta per superamento dei limiti di applicazione del regolamento de minimis) 10 , per gli investimenti produttivi per le PMI;
- ai sensi degli Artt. 18 e 19 del GBER Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i. per gli investimenti per l’internazionalizzazione.
L’intensità dell’aiuto dipende dall’investimento attivato in base alla combinazione delle spese e alle tipologie di servizi del Catalogo previste dal progetto, nonché dalla dimensione di impresa e totale ammesso.
Scadenza: fino ad esaurimento risorse





